Mariner La Peine.

La carriera politica di Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine, è stata contrassegnata da dichiarazioni xenofobe, razziste, antisemite e negazioniste. È stato più volte condannato per apologia di crimini di guerra, contestazione di crimini contro l’umanità, incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza razziali, ingiurie e violenze pubbliche. Alcune di queste condanne hanno portato, in primo grado, anche alla sua ineleggibilità: per tre anni nel 1997, per un anno nel 1998, per dieci anni nel 2011.

Va da sé che le colpe dei padri non devono ricadere sulle figlie, ma è pur vero che nel 2011 Marine gli è succeduta alla presidenza del Front National per diritto dinastico ed è difficile pensare che, nel raccogliere quel testimone, non abbia raccolto anche qualche tratto politico e familiare; nonostante l’ostentata opera di normalizzazione, messa subito in atto, e l’espulsione del padre nel 2015.

Dopo circa dieci anni dall’inizio delle indagini, ieri 31 marzo 2025 il Tribunale di Parigi ha condannato, in primo grado, Marine Le Pen per il reato di appropriazione indebita di quasi tre milioni di euro di fondi Ue. La condanna è stata a quattro anni di carcere e a cinque anni di ineleggibilità.

Che il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov abbia subito dichiarato che si tratta di una “violazione delle norme democratiche” provocherebbe l’ilarità, se non suscitasse la più ferma indignazione, al ricordo della fine p.e. di Alexei Navalny; che il nostro Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini abbia definito la sentenza “una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles” fa invece riflettere amaramente e richiama ancora una volta alla memoria le continue polemiche politico-giudiziarie, che hanno avvelenato le nostre cronache negli ultimi trent’anni. Matteo Salvini, pur essendo stato eletto più volte al Parlamento europeo, sembra aver dimenticato che lo Statuto del Parlamento europeo vieta espressamente che i fondi versati ai deputati per assumere assistenti siano usati per finanziare l’attività politica nazionale. Naturalmente Marine Le Pen ha dichiarato che si tratta di una “sentenza politica” e “che si è violato totalmente lo stato di diritto”.

Nel nostro ordinamento le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (Art. 20 del Codice Penale). In altri termini, sussiste l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, che sono predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sono sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, che non può esimersi dall’applicarle; rileva soltanto che vi sia stata una condanna di una certa entità per un determinato titolo di reato.

La più grave di queste sanzioni, l’interdizione dai pubblici uffici, priva il condannato, tra l’altro, anche del diritto all’elettorato passivo, cioè determina quella che comunemente chiamiamo, appunto, “ineleggibilità”. Che comunque in Italia è stata specificamente normata anche dal d.lgs. 235/2012, in attuazione della c.d. Legge Severino, per le elezioni al Parlamento italiano e al Parlamento europeo (artt. 1 e 4), benché, a differenza della Francia, con riferimento a condanne passate in giudicato.

Per quanto ne so, anche Oltralpe vige l’equivalente delle nostre pene accessorie, nonché uno specifico strumento, analogo al nostro, volto a contrastare la corruzione, sostenuto e votato dalla stessa Le Pen.

Nel caso clamoroso del Presidente Nicolas Sarkozy, Michel Sapin, che ha dato il nome allo strumento appena ricordato, dichiarò all’epoca che il condannato non era nelle condizioni di fare la vittima e che aveva frodato scientemente; “si crede sempre al di sopra della Legge”, disse anche. Nel caso della Deputata Le Pen, più pacatamente, ma non meno chiaramente, i giudici hanno dichiarato che l’ineleggibilità è apparsa necessaria per la gravità dei fatti, la loro natura sistematica, la loro durata, l’entità dei fondi sottratti, lo status di rappresentante eletta, l’attacco alla fiducia pubblica e alle regole del gioco democratico. Motivazioni che appaiono francamente ineccepibili, con buona pace di Peskov, Salvini & Co.

La tesi sostenuta da chi critica questo tipo di sentenze è che in una democrazia solo al popolo spetti il potere di decidere se una persona debba essere eletta o meno. Non si può non essere d’accordo con questa tesi, se però si aggiunge: 1) che la persona soddisfi il requisito dell’onorabilità – ed una persona condannata per un reato penale non lo soddisfa; 2) che il sistema elettorale metta davvero in grado l’elettore di esprimere la sua preferenza per un candidato e non si passi attraverso le liste bloccate, preconfezionate dai partiti.

Che cosa dovrebbero fare i magistrati? Rinunciare ad avviare un procedimento in base alla personale agenda politica, partitica o elettorale degli indagati? Nonostante vari tentativi d’imbrigliarla e sottometterla all’indirizzo politico (v. Cartabia/Nordio sull’ordine di priorità dei reati da perseguire), in Italia vige ancora sostanzialmente l’obbligatorietà dell’azione penale; uno strumento per garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge. Dovremmo rinunciarvi?

Anche se per i parlamentari italiani non è previsto l’obbligo del giuramento di fedeltà alla Costituzione, essi non dovrebbero sentirsi legibus soluti e come cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di primaria importanza hanno il dovere di adempiere ad esse con disciplina ed onore (Art. 54 della Costituzione).

Non dimentichiamoci, poi, che nel nostro Paese ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (Art. 67 Cost.). Un “birbante”, se eletto, non rappresenterà soltanto i “suoi” elettori, quelli che lo hanno voluto lì nonostante il suo status giudiziario, o forse proprio per questo, ma anche quelli che avrebbero legittimamente il diritto di non vedersi rappresentati da persone con quel profilo.

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