Fermo dissenso.

Il terrorismo prolungato nel tempo mette i cittadini e i governi in una condizione di costante tensione, che, alla lunga, diventa insopportabile e può indurre reazioni inconsulte, soprattutto quando è percepito come una minaccia esistenziale, concreta e incombente. Tuttavia, rinunciare ai propri principi e ai propri valori non è una soluzione, ma, al contrario, una sconfitta. Noi italiani siamo legittimati a sostenerlo, perché siamo riusciti a battere il nostro terrorismo degli anni di piombo senza alterare la Costituzione, senza ledere ciò che la ispirava e l’ispira tuttora, senza sospendere le libertà democratiche e senza introdurre tribunali speciali.

Alcuni giorni fa (30.3.26) è stata approvata dalla Knesset una legge che prevede la pena di morte per atti di terrorismo. Detta così potrebbe sembrare quasi “normale amministrazione”, anche se sarebbe stata forse più giustificata nel periodo (dal 1994 al 2016) in cui, tanto per capirci, in Israele le famiglie mandavano i figli a scuola su autobus diversi, per timore che un singolo attentato potesse ucciderli tutti.

In realtà si tratta di un provvedimento abbastanza peculiare, che va analizzato nel dettaglio e che io trovo molto “disturbante”.

Ricordiamo preliminarmente che la pena di morte è sempre esistita nell’ordinamento dello stato d’Israele e che in rare occasioni i tribunali militari hanno condannato a morte gli imputati di reati particolarmente gravi; però queste sentenze sono state sistematicamente commutate in ergastolo, in sede di appello o per decisione del Comandante Militare. Solo in un caso, nel 1948, fu eseguita una condanna a morte per tradimento, mediante fucilazione, poi rivelatasi (teniamolo presente nel prosieguo dell’esposizione) un errore giudiziario. Anche la magistratura ordinaria ha comminato una volta una pena di morte, non commutata; però si trattava del ben noto criminale nazista Adolf Eichmann, impiccato nel 1962.

Ma vediamo alcuni dei principali motivi di dissenso.

– Sono un convinto sostenitore dell’abolizione della pena di morte. Prima di tutto perché la vita è laicamente sacra; nonostante la nostra avanzatissima tecnologia, non siamo ancora in grado di creare nemmeno un moscerino, figuriamoci un essere umano. Poi perché non lascia spazio né alla correzione di errori giudiziari, sempre possibili (vedi sopra), né al recupero del condannato, al quale uno stato democratico dovrebbe comunque tendere, anche nei casi più gravi.

– La ricerca criminologica e le analisi statistiche indicano che pene più severe non costituiscono un deterrente efficace nella riduzione dei tassi di criminalità. L’idea che un aumento della severità della pena scoraggi di per sé la commissione di reati non trova riscontro nei dati empirici. Questo è particolarmente vero quando si tratti non di criminali comuni, ma di persone mosse da profonde motivazioni ideologiche o religiose (p.e. il terrorismo jihadista), che, tra l’altro, non solo non temono la morte, ma anzi spesso la cercano come un atto di martirio, considerato un veicolo diretto verso la salvezza eterna e l’ingresso immediato in Paradiso.

– La Cisgiordania dovrebbe essere considerata (il diritto internazionale è, di tutta evidenza, sempre più traballante) territorio palestinese, al momento occupato militarmente, almeno in parte (c.d. Area C secondo gli accordi di Oslo), da Israele; è dunque coerente che la giurisdizione venga esercitata da Tribunali militari israeliani, sulla base della normativa e della giurisprudenza israeliane. Questo dovrebbe applicarsi a chiunque commetta un crimine su quel territorio, mentre a seguito dell’approvazione di questa legge i crimini commessi dai coloni israeliani continueranno ad essere giudicati dai tribunali ordinari in Israele e quelli commessi dai palestinesi dai tribunali militari in Cisgiordania. Si tratta di un’evidente incoerenza – leggi: discriminazione.

– Inoltre, a differenza di quanto è previsto dalla giustizia ordinaria: * l’organo giudicante non ha alcuna discrezionalità – la pena predefinita è la morte e solo in circostanze speciali, documentate e verbalizzate, la pena può essere l’ergastolo; * non è richiesta l’unanimità dei giudici del collegio; * non è previsto un secondo grado di giudizio (Appello), ma anzi la sentenza deve essere eseguita entro 90 giorni dal verdetto, con una possibile proroga massima fino a 180 giorni – ne deriva l’impossibilità pratica di correggere in tempo eventuali errori giudiziari o condanne ingiuste; * è escluso ogni provvedimento di grazia.

A fronte di tutti questi aspetti negativi c’è però un elemento, che potrebbe forse determinare l’atipicità giuridica del comportamento criminoso contestato e, di conseguenza, l’inapplicabilità nei fatti di questa nuova norma. La definizione della fattispecie prevede che il reato venga commesso con l’obiettivo di “negare l’esistenza dello Stato di Israele“. A meno che questa specifica finalità non venga dichiarata esplicitamente dall’imputato, mi sembra una circostanza assai difficile da provare, persino per il taglio spesso molto “sbrigativo” delle procedure di un Tribunale militare. Auguriamoci che così sia e che questa nuova disposizione non venga mai applicata nei fatti.

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